Art. 1
In vigore dal 3 lug 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la difesa, per le poste e le telecomunicazioni, per la marina mercantile, per il bilancio ad interim per il tesoro;
Decreta:
.
Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Atti firmati a Copenaghen il 17 settembre 1948:
a) Convenzione regionale europea del servizio mobile radiomarittimo;
b) Piano di ripartizione delle frequenze fra le stazioni costiere della zona europea marittima, annesso alla Convenzione regionale europea del servizio mobile radiomarittimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-01;4585#art-1