Art. 2

In vigore dal 22 ott 1952
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 3 febbraio 1952. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 1 maggio 1952 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA - LA MALFA - CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1952 Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 70. - FRASCA
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