Art. 1
In vigore dal 22 ott 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio ad interim per il tesoro, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Teheran, tra l'Italia e l'Iran, il 3 febbraio 1952:
a) Accordo commerciale
b) Protocollo addizionale all'Accordo commerciale;
c) Accordo di pagamenti;
d) Scambi di Note.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-01;1314#art-1