Art. 2

In vigore dal 1 giu 1952
Il presente decreto entrerà in vigore il 1 giugno 1952. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 aprile 1952 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1952 Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 70. - CARLOMAGNO
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Art. 2 Modificazione al regolamento per la coltivazione indigena del tabacco. — Testo vigente | Portale Normativo