Art. 1

In vigore dal 1 giu 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni; Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: . La disposizione contenuta nella lettera h) dell'art. 111 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, sostituita dall' del decreto Presidenziale 14 settembre 1948, n. 1350, è sostituita dalla seguente: "h) di lire dieci per ciascuna pianta riscontrata, a norma dell'art. 20, in più della quantità permessa o comunque esistente in area che eccede la superficie autorizzata, semprechè non venga superata la misura del tre per cento delle piante autorizzate per ogni coltivazione. Oltre tale limite la penalità viene portata, per ciascuna pianta, a lire venti. Le suddette penalità sono rispettivamente ridotte a lire due e a lire quattro, quando si tratti di varietà levantine. Va esente da penalità chi opti per la distruzione delle piante eccedenti".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-04-14;473#art-1

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