Art. 2
In vigore dal 30 apr 1952
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addì 10 aprile 1952
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI SCELBA - VANONI - PELLA - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 17. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-04-10;360#art-2