Art. 2

In vigore dal 30 apr 1952
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli, addì 10 aprile 1952 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI SCELBA - VANONI - PELLA - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1952 Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 17. - FRASCA
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