Art. 1
In vigore dal 30 apr 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;
Visto l' della legge 22 novembre 1949, n. 861;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1951, n. 16;
Sentita la Commissione centrale di cui ai decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste;
Decreta:
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I contributi di cui all'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, dovuti per l'anno 1952, sono determinati ed applicati con le norme previste per l'anno 1951 dal decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1951, n. 16, ed in conformità alla tabella allegata allo stesso decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-04-10;360#art-1