Art. 2
In vigore dal 21 ott 1952
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sia pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto conformemente a quanto stabilito negli Accordi suddetti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addì 9 aprile 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - VANONI - LA MALFA - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 152
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 6. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-04-09;1313#art-2