Art. 1
In vigore dal 21 ott 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il bilancio ad interno per il tesoro, per le finanze, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio;
Decreta
.
Piena ed intera, esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Parigi tra l'Italia e la Francia, il 18 dicembre 1951:
a) Accordo commerciale;
b) Protocollo addizionale all'Accordo commerciale;
c) Protocollo di firma;
d) Accordo di pagamento;
e) Annesso all'Accordo di pagamento;
f) Protocollo addizionale all'Accordo di pagamento;
g) Processo verbale delle negoziazioni finanziarie;
h) Scambi di Note.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-04-09;1313#art-1