Art. 1

In vigore dal 21 ott 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il bilancio ad interno per il tesoro, per le finanze, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio; Decreta . Piena ed intera, esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Parigi tra l'Italia e la Francia, il 18 dicembre 1951: a) Accordo commerciale; b) Protocollo addizionale all'Accordo commerciale; c) Protocollo di firma; d) Accordo di pagamento; e) Annesso all'Accordo di pagamento; f) Protocollo addizionale all'Accordo di pagamento; g) Processo verbale delle negoziazioni finanziarie; h) Scambi di Note.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-04-09;1313#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo