Art. 2

In vigore dal 1 ott 1952
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 18 maggio 1951. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli, addì 9 aprile 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - VANONI - LA MALFA - CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1952 Registro Atti del Governo n. 58, foglio n. 30. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-04-09;1233#art-2

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