Art. 2
In vigore dal 1 ott 1952
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 18 maggio 1951.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addì 9 aprile 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - VANONI - LA MALFA - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1952
Registro Atti del Governo n. 58, foglio n. 30. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-04-09;1233#art-2