Art. 1

In vigore dal 1 ott 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1951, n. 525, che dà esecuzione agli Accordi di carattere economico tra l'Italia ed il Portogallo, conclusi a Roma il 18 febbraio 1950; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il bilancio ad interni per il tesoro, per le finanze, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo addizionale all'Accordo commerciale fra l'Italia ed il Portogallo del 18 febbraio 1950, concluso a Lisbona il 29 ottobre 1951.
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