Art. 1
In vigore dal 31 ago 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la domanda del presidente dell'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini "Giuseppe Garibaldi", con sede in Roma, per il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione;
Visto l'atto costitutivo dell'Ente per notar avv. Giovanni Marini di Roma, n. 9821-3637 di repertorio, 31 agosto 1944;
Visto lo statuto dell'Associazione;
Visto l' del Codice civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
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È riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini "Giuseppe Garibaldi", con sede in Roma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-rd-1