Art. 2

In vigore dal 24 mag 1952
Il Prefetto di Savona, udita la Giunta provinciale amministrativa provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Quiliano e di Altare in dipendenza dell'attuazione del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 marzo 1952 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1952 Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 30. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-14;425#art-2

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