Art. 1

In vigore dal 24 mag 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le deliberazioni n. 104, del 10 luglio 1949, e n. 1, del 5 gennaio 1952, del Consiglio comunale di Quiliano e le deliberazioni n. 7, del 28 aprile 1950, e n. 31, del 17 dicembre 1951, del Consiglio comunale di Altare, con le quali le Amministrazini dei detti Comuni fissano d'accordo le condizioni di una rettifica dei propri confini; Visti i pareri espressi in merito dalla Deputazione provinciale di Savona, con deliberazione 13 settembre 1949, n. 12, e dal Consiglio provinciale di Savona con deliberazione n. 29, del 26 novembre 1951; Udito il parere del Consiglio di Stato; Visti gli articoli 32 capoverso e 35, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: . I confini tra i comuni di Quiliano e di Altare sono rettificati secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse al presente decreto.
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