Art. 2
In vigore dal 27 lug 1952
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 15 ottobre 1951 conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 dell'Accordo commerciale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addì 4 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - LA MALFA - CAMPILLI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 116. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-04;912#art-2