Art. 1
In vigore dal 27 lug 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per il commercio on l'estero e per l'industria e commercio;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Roma tra l'Italia e la Danimarca il 24 ottobre 1951:
a) Accordo commerciale;
b) Protocollo di firma;
c) Scambio di Note.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-04;912#art-1