Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Sez. IV
Art. 196
AbrogatoImprese per operazioni portuali
In vigore dal 24 dic 1996
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84
Note all'articolo
- La L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto: - (con l'art. 27, comma 8) che, il presente articolo e' abrogato a partire dal 19 marzo 1995. - (con l'art. 20, comma 4) che "Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-196