Art. 196 · Imprese per operazioni portuali
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneSez. IV

Art. 196

Abrogato364 / 563

Imprese per operazioni portuali

In vigore dal 24 dic 1996
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84

Note all'articolo

  • La L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto: - (con l'art. 27, comma 8) che, il presente articolo e' abrogato a partire dal 19 marzo 1995. - (con l'art. 20, comma 4) che "Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-196