Art. 1
In vigore dal 15 mag 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743 e 26 marzo 1942, n. 328, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 398, e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1027 e 11 aprile 1951, n. 565;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato col regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1038, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:
Dopo l'art. 97, vengono aggiunti i seguenti articoli:
Scuola di specializzazione in radiologia
Art. 98. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una Scuola di specializzazione in radiologia con sede presso l'Istituto radiologico.
Art. 99. - La Scuola ha la durata di due anni e con un massimo di otto iscritti nell'intero corso.
Art. 100. - Le materie di insegnamento e di esame sono le seguenti:
Anno 1°:
Semeiotica radiologica;
Fisica delle radiazioni;
Anatomia radiografica;
Tecnica radiologica.
Anno 2°:
Radiodiagnostica dell'apparato scheletrico;
Radiodiagnostica dell'apparato digerente;
Radiodiagnostica dell'apparato respiratorio;
Radiodiagnostica dell'apparato uro-genitale;
Radiodiagnostica del sistema nervoso;
Roentgen e Radiumterapia;
Foto-elettroterapia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 gennaio 1952
EINAUDI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 71. - FRASCA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-01-23;365#art-1