Art. 1
1 / 1In vigore dal 15 mag 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743 e 26 marzo 1942, n. 328, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 398, e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1027 e 11 aprile 1951, n. 565;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato col regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1038, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:
Dopo l'art. 97, vengono aggiunti i seguenti articoli:
Scuola di specializzazione in radiologia
Art. 98. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una Scuola di specializzazione in radiologia con sede presso l'Istituto radiologico.
Art. 99. - La Scuola ha la durata di due anni e con un massimo di otto iscritti nell'intero corso.
Art. 100. - Le materie di insegnamento e di esame sono le seguenti:
Anno 1°:
Semeiotica radiologica;
Fisica delle radiazioni;
Anatomia radiografica;
Tecnica radiologica.
Anno 2°:
Radiodiagnostica dell'apparato scheletrico;
Radiodiagnostica dell'apparato digerente;
Radiodiagnostica dell'apparato respiratorio;
Radiodiagnostica dell'apparato uro-genitale;
Radiodiagnostica del sistema nervoso;
Roentgen e Radiumterapia;
Foto-elettroterapia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 gennaio 1952
EINAUDI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 71. - FRASCA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-01-23;365#art-1