Art. 3
In vigore dal 13 gen 1952
Per l'applicazione degli articoli precedenti le Amministrazioni possono integrare la composizione delle commissioni di esame previste dai rispettivi regolamenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 novembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 91. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-21;1396#art-3