Art. 2

In vigore dal 13 gen 1952
Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili anche ai concorsi banditi dallo Stato per l'assunzione di personale destinato a prestare servizio alle dipendenze degli enti locali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-21;1396#art-2

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