Art. 2
In vigore dal 13 gen 1952
Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili anche ai concorsi banditi dallo Stato per l'assunzione di personale destinato a prestare servizio alle dipendenze degli enti locali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-21;1396#art-2