Art. 4
In vigore dal 29 mar 2012
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 novembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1951
Atti del Governo, registro n. 46, foglio n. 10.- FRASCA
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 21 marzo 2012, n. 61 (in G.U. 1a s.s. 28/03/2012, n. 13), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente decreto in quanto ha compreso nella espropriazione particelle di terreno non appartenenti al soggetto espropriato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-04;1230#art-4