Art. 1
In vigore dal 29 mar 2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della.
Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230 e l'art. 13 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
In virtù della delegazione concessa con l'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230;
Udito il parere, in data 11 settembre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Severina (provincia di Catanzaro), della superficie di Ha. 64.44.80, nei confronti di Prever Ada fu Giovanni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Severina (provincia di Catanzaro), della superficie di Ha. 64.44.80, nei confronti di Prever Ada fu Giovanni.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 21 marzo 2012, n. 61 (in G.U. 1a s.s. 28/03/2012, n. 13), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente decreto in quanto ha compreso nella espropriazione particelle di terreno non appartenenti al soggetto espropriato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-04;1230#art-1