Art. 1
In vigore dal 28 feb 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con il regio decreto 5 maggio 1939, n. 1165 e modificato con i regi decreti 12 ottobre 1939, n. 1712; 27 aprile 1942, n. 467; 24 ottobre 1942, n. 1439, e con decreti del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616; 30 ottobre 1950, n. 1127; 30 giugno 1951, n. 957, e 30 ottobre 1950, n. 1304;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione.
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti succitati, è così ulteriormente modificato:
Attuale art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di:
10) "Esegesi delle fonti del diritto italiano".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare,
Dato a Roma, addì 27 ottobre 1951
EINAUDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1952.
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 9. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1681#art-1