Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 28 feb 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con il regio decreto 5 maggio 1939, n. 1165 e modificato con i regi decreti 12 ottobre 1939, n. 1712; 27 aprile 1942, n. 467; 24 ottobre 1942, n. 1439, e con decreti del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616; 30 ottobre 1950, n. 1127; 30 giugno 1951, n. 957, e 30 ottobre 1950, n. 1304; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione. Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti succitati, è così ulteriormente modificato: Attuale art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di: 10) "Esegesi delle fonti del diritto italiano". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, Dato a Roma, addì 27 ottobre 1951 EINAUDI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1952. Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 9. - FRASCA
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