Art. 1
In vigore dal 29 nov 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;
Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 518;
Ritenuta l'opportunità di sopprimere il sesto posto di notaio nel comune di Gorizia in seguito alla delimitazione del territorio a causa dei nuovi confini fissati dal Trattato di pace;
Visti i pareri della Corte d'appello di Venezia e del Consiglio notarile di Gorizia;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, è modificata nel senso che il sesto posto di notaio nel comune di Gorizia è soppresso a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 ottobre 1951
EINAUDI
ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 74. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-09;1157#art-1