Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 29 nov 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai; Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 518; Ritenuta l'opportunità di sopprimere il sesto posto di notaio nel comune di Gorizia in seguito alla delimitazione del territorio a causa dei nuovi confini fissati dal Trattato di pace; Visti i pareri della Corte d'appello di Venezia e del Consiglio notarile di Gorizia; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta: La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, è modificata nel senso che il sesto posto di notaio nel comune di Gorizia è soppresso a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 ottobre 1951 EINAUDI ZOLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1951 Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 74. - FRASCA
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