Art. 2

In vigore dal 20 dic 1951
Le eventuali esenzioni dal servizio concesse nell'anno 1950 agli operai di 1ª classe in misura superiore a quella spettante secondo le norme già vigenti, non saranno detratte dal congedo che agli agenti medesimi spetta in base al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 ottobre 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI MALVESTITI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 1 dicembre 1951 Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 37. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-01;1291#art-2

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