Art. 1

In vigore dal 20 dic 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 65 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte; Visto l'art. 18 del suddetto regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Il primo comma dell'art. 65 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte, è sostituito dal seguente: "Art. 65. - Gli agenti hanno diritto, a cominciare dall'anno solare successivo alla nomina in prova, di fruire per ciascun anno, a titolo di congedo ordinario, di un periodo di assenza retribuito il quale, a seconda che essi abbiano o non compiuto dieci anni di servizio, computando per intero quello della loro nomina a ruolo, ha la durata di giorni: 26 o 21 per il personale compreso nei gradi superiori al 10°, nonché per i macchinisti di 2ª classe ed aiuto macchinisti; 26 o 16 per gli agenti dei gradi 10° (esclusi i macchinisti di 2ª classe), 11° (esclusi gli aiuto macchinisti) e 12° nonché per gli uscieri; 16 o 13 per gli agenti dei gradi inferiori al 12° (esclusi gli uscieri)".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-01;1291#art-1

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