Art. 1

In vigore dal 30 gen 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi ad Oslo, tra l'Italia e la Norvegia, il 22 gennaio 1951: a) Accordo di pagamento; b) annesso all'Accordo di pagamento; c) scambi di Note.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-18;1622#art-1

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