Art. 1
1 / 2In vigore dal 30 gen 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi ad Oslo, tra l'Italia e la Norvegia, il 22 gennaio 1951:
a) Accordo di pagamento;
b) annesso all'Accordo di pagamento;
c) scambi di Note.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-18;1622#art-1