Art. 4

In vigore dal 26 ott 1951
Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica a tutti i bandi di prenotazione degli alloggi pubblicati successivamente a tale data. Previa deliberazione del Comitato di cui all' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, il presente decreto si applica anche ai bandi di prenotazione degli alloggi anteriormente pubblicati, semprechè non sia stata pubblicata nel Foglio annunzi legali della Provincia la graduatoria provvisoria di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà, inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Genova, addì 16 settembre 1951 EINAUDI PICCIONI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1951 Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 44. - FRASCA
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