Art. 3

In vigore dal 26 ott 1951
L'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, è così modificato: "Si intende per nucleo familiare del lavoratore, ai fini della formazione della graduatoria, la famiglia costituita dal lavoratore, dal coniuge, dai discendenti e dagli ascendenti seco lui conviventi, oltre agli eventuali collaterali ed affini sino al quarto grado, che siano conviventi ed a carico del lavoratore stesso".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-16;1089#art-3

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