Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'
Art. 17
In vigore dal 1 gen 1952
Le cicatrici quando per sede, estensione o aderenze con i tessuti sottostanti, disturbino i movimenti o la funzione di organi importanti e non permettano il facile uso del corredo militare, ovvero siano deturpanti o facili ad ulcerarsi. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-08;1216#art-eai-17