Art. 17
Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'

Art. 17

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In vigore dal 1 gen 1952
Le cicatrici quando per sede, estensione o aderenze con i tessuti sottostanti, disturbino i movimenti o la funzione di organi importanti e non permettano il facile uso del corredo militare, ovvero siano deturpanti o facili ad ulcerarsi. In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-08;1216#art-eai-17