Art. 4

In vigore dal 30 mag 1957
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito dei visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951 Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 107. - CARLOMAGNO

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 13-25 maggio 1957, n. 59 (in G.U. 1a s.s. 29/5/1957, n. 136) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 807 e 839 del 31 agosto 1951, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e nell'art. 20, ultimo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in quanto essi non hanno fatto salve, in sede di determinazione della quota da scorporare, alienazioni poste in essere entro il termine stabilito dall'art. 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333, ed ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, per la costituzione della piccola proprieta' contadina, ratificato dalla legge 22 marzo 1950, n. 144;".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-30;839#art-4

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