Art. 3

In vigore dal 30 mag 1957
È ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti .

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 13-25 maggio 1957, n. 59 (in G.U. 1a s.s. 29/5/1957, n. 136) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 807 e 839 del 31 agosto 1951, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e nell'art. 20, ultimo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in quanto essi non hanno fatto salve, in sede di determinazione della quota da scorporare, alienazioni poste in essere entro il termine stabilito dall'art. 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333, ed ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, per la costituzione della piccola proprieta' contadina, ratificato dalla legge 22 marzo 1950, n. 144;".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-30;839#art-3

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