Art. 1
In vigore dal 18 ott 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, che approva il regolamento per le Case di rieducazione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
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L'art. 4 del regio-decreto 4 aprile 1939, n. 721, che approva il regolamento per le Case di rieducazione è modificato nel modo seguente:
"Art. 4. - Decreti di internamento e loro esecuzione.
L'internamento nelle case di rieducazione è ordinato dal tribunale per i minorenni nei modi indicati dall'art. 25 della legge 27 maggio 1935, n. 835.
Il pubblico ministero competente per l'esecuzione richiede l'assegnazione al Ministero di grazia e giustizia e unisce alla richiesta una copia del provvedimento da eseguire e il foglietto informativo mod. 1030.
Il Ministero assegna i minorenni alle case di rieducazione, da esso dipendenti e a quelle gestite da pubbliche o private istituzioni, con le quali abbia stipulato apposita convenzione".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-12;982#art-1