Art. 1

In vigore dal 18 ott 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, che approva il regolamento per le Case di rieducazione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta: . L'art. 4 del regio-decreto 4 aprile 1939, n. 721, che approva il regolamento per le Case di rieducazione è modificato nel modo seguente: "Art. 4. - Decreti di internamento e loro esecuzione. L'internamento nelle case di rieducazione è ordinato dal tribunale per i minorenni nei modi indicati dall'art. 25 della legge 27 maggio 1935, n. 835. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione richiede l'assegnazione al Ministero di grazia e giustizia e unisce alla richiesta una copia del provvedimento da eseguire e il foglietto informativo mod. 1030. Il Ministero assegna i minorenni alle case di rieducazione, da esso dipendenti e a quelle gestite da pubbliche o private istituzioni, con le quali abbia stipulato apposita convenzione".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-12;982#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo