Art. 2
In vigore dal 18 ott 1951
L'art. 13 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, che approva il regolamento per le Case di rieducazione, è modificato nel modo seguente:
"Art. 13. - Comitato di assistenza.
In ogni capoluogo di mandamento è costituito un Comitato di assistenza minorile.
Il Comitato si compone:
a) del pretore, presidente;
b) di quattro persone benemerite dell'assistenza sociale, designate dall'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;
c) di un rappresentante dell'Ente comunale di assistenza;
d) di quattro datori di lavoro, designati dal prefetto della Provincia;
e) dei direttori degli Istituti di rieducazione o di assistenza e beneficenza esistenti nel mandamento;
f) del parroco del capoluogo del mandamento, o, in caso di più parrocchie, del sacerdote designato dall'Ordinario diocesano.
Nei capoluoghi aventi popolazione inferiore a 20.000 abitanti, il numero delle persone indicate nelle lettere b) e d) è ridotto alla metà.
Il Comitato è costituito con provvedimento del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, e dura in carica tre anni".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 agosto 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 44, foglio n. 36. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-12;982#art-2