Art. 2

In vigore dal 14 set 1951
È ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni di cui al precedente , confinanti a nord, con la strada comunale e con la proprietà della stessa Società; a sud e sud-ovest, col vallone Castagna e col fiume Germano; ed est, col fiume Lese.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-12;879#art-2

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