Art. 1

In vigore dal 14 set 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, e l'art. 16 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; In virtù della delegazione concessa con l'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230; Udito il parere, in data 28 giugno 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), della superficie di Ha. 70.35.20, nei confronti della Società Anonima Industria Legnami Silani, con sede in Genova; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), della superficie di Ha. 70.35.20, nei confronti della Società Anonima Industria Legnami Silani (I.L.S.S.A.), con sede in Genova.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-12;879#art-1

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