Art. 3

In vigore dal 19 mar 1961
I terreni di cui sopra sono trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 11 marzo 1961, n. 7 (in G.U. 1a s.s. 18/03/1961, n. 70) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 12 agosto 1951, n. 849, in relazione alla legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto ha compreso nella espropriazione particelle di terreno non appartenenti all'espropriato".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-12;849#art-3

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