Art. 1

In vigore dal 19 mar 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230 e l'art. 16 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; In virtù della delegazione concessa con l'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230; Udito il parere, in data 5 giugno 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per terreni ricadenti nel comune di Belcastro (Catanzaro), della superficie di Ha. 231.26.20, nei confronti di Rizzuto Pietro Fedele fu Fedele; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Belcastro (Catanzaro), della superficie di Ha. 231.26.20, nei confronti di Rizzuto Pietro Fedele fu Fedele.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 11 marzo 1961, n. 7 (in G.U. 1a s.s. 18/03/1961, n. 70) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 12 agosto 1951, n. 849, in relazione alla legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto ha compreso nella espropriazione particelle di terreno non appartenenti all'espropriato".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-12;849#art-1

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