Art. 2
In vigore dal 20 nov 1951
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 6 dicembre 1950.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Caprarola, addì 8 agosto 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 84. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-08;1177#art-2