Art. 1

In vigore dal 20 nov 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per il commercio con l'estero; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di pagamenti tra l'Italia e la Svezia, e relativi scambi di Note conclusi a Stoccolma il 6 dicembre 1950.
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