Art. 2

In vigore dal 21 mar 1952
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Caprarola, addì 30 luglio 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1952 Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 81. - CARLOMAGNO
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