Art. 2
In vigore dal 21 mar 1952
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Caprarola, addì 30 luglio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 81. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-30;1771#art-2