Art. 1

In vigore dal 21 mar 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l' del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1646; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data agli scambi di Note tra l'Italia e la Francia relativi ai beni italiani in Tunisia, effettuati a Parigi il 2 febbraio 1951.
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