Art. 1
In vigore dal 21 mar 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l' del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1646;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio;
Decreta:
.
Piena ed intera esecuzione è data agli scambi di Note tra l'Italia e la Francia relativi ai beni italiani in Tunisia, effettuati a Parigi il 2 febbraio 1951.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-30;1771#art-1