Art. 2

In vigore dal 23 gen 1952
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 15 ottobre 1950 conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 dell'Accordo commerciale e dell'Accordo di pagamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Caprarola, addì 30 luglio 1951 EINAUDI DE GASPERI - CAMPILLI - VANONI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1951 Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 109. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-30;1586#art-2

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Art. 2 Esecuzione degli Accordi di carattere economico e scambi di Note tra l'Italia e la Danimarca, conclusi a Copenaghen il 4 ottobre 1950. — Testo vigente | Portale Normativo