Art. 1
In vigore dal 23 gen 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;
Decreta:
.
Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Copenaghen tra l'Italia e la Danimarca il 4 ottobre 1950;
a) Accordo commerciale;
b) Accordo di pagamenti;
c) scambio di Note.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-30;1586#art-1