Art. 1

In vigore dal 23 gen 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Copenaghen tra l'Italia e la Danimarca il 4 ottobre 1950; a) Accordo commerciale; b) Accordo di pagamenti; c) scambio di Note.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-07-30;1586#art-1

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